BILANCIO PREVENTIVO
BILANCIO PREVENTIVO
Contenuti da pubblicare:
Riferimenti normativi:
-art. 29 d.lgs. 33/2013 comma 1 e comma 1- bis 1:
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta
giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, fine di assicurare la piena
(comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi così modificato dall’art. 25 del d.lgs. n. 97 del 2016). decreto del accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci
preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti
con Presidente del Consiglio (comma così introdotto dall’art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014);
-art 5, comma 1 DPCM 26 aprile 2011;
– DPCM 29 aprile 2016